Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, all'art. 14, dopo il comma 3, va aggiunto, in fine, il seguente comma: "4. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1994 sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.".