Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla  pag.  17  della  sopra
indicata  Gazzetta  Ufficiale,  all'art.  14,  dopo  il  comma  3, va
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "4. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1994 sul  capitolo
7294  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione possono esserlo negli esercizi successivi e comunque  non
oltre il 31 dicembre 1996.".